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 INTRODUZIONE  -1

Siamo in presenza di una legge delega che definisce materie e principi su cui intervenire successivamente –ma in tempi brevi – con “leggi delegate”, che torneranno in Parlamento solo per una semplice consultazione con le commissioni parlamentari competenti per materia, prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge contiene 5 deleghe: per la sua operatività occorre, quindi,  attendere l’emanazione dei decreti attuativi con cui verranno declinati nello specifico i 5 temi oggetto della riforma e che dovranno essere emanati entro giugno 2015 .

Comunque i primi due decreti, riguardanti i rapporti di lavoro e gli ammortizzatori sociali, sono stati emanati dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014 e il loro iter è terminato con la stesura definitiva e l’approvazione del Consiglio dei ministri del  20 febbraio 2015.

 INTRODUZIONE  -2

Le 5 “macrodeleghe” del JOBS ACT riguardano:

1) il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie contrattuali e la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva;

2) gli ammortizzatori sociali;

3) i servizi per il lavoro e le politiche attive;

4) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti;

5) la revisione e l’aggiornamento delle misure intese a sostenere le cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

INTRODUZIONE  -3

Uno dei problemi piu’ importanti della nuova legge:

il contratto a tempo indeterminato è a tutele crescenti, come spesso affermato?

Purtroppo no!

Anzi siamo di fronte a un contratto è a tutele diminuite

 INTRODUZIONE  -4

Come siamo arrivati a un contratto a tempo indeterminato a tutele diminuite?

La “formula” originaria del contratto a tutele crescenti (posizione ufficiale anche del governo almeno fino al giugno 2014) prevedeva due fasi:

  • una di inserimento, della durata di tre anni, con possibile licenziamento dietro il solo pagamento di un’indennità (crescente al passare dei mesi di lavoro);
  • la stabilità veniva dopo i tre anni, quando il lavoratore poteva godere di tutte le garanzie sui licenziamenti, derivanti dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

 

 INTRODUZIONE  -5

La  “nuova formula” del contratto a tutele diminuite

è un contratto a tempo indeterminato

  • ma vengono diminuite, per tutti i nuovi assunti, le tutele dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori (reintegra sul posto di lavoro)
  • cresce solo la monetizzazione della perdita del posto di lavoro (due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a 24 mensilità)
  • non c’è più un limite di tre anni (salvo che per i consistenti sgravi sui contributi a carico dei datori di lavoro, previsti dalla legge di stabilità 2015)

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