di Antonio Vargiu
Oggi vogliamo mettervi a conoscenza di una interessante ordinanza del Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull’offensività o meno di un volantino sindacale inserito in una bacheca elettronica dell’azienda Fibercop, volantino che denunciava, con toni decisi, il contratto che l’azienda aveva deciso di stipulare con un sindacato non maggiormente rappresentativo del settore, cioè la Confsal.
I fatti
Siamo nel settore delle telecomunicazioni e, precisamente, in quello dei call center. Fibercop e Confsal (sindacato non maggiormente rappresentativo) decidono di dar vita al primo contratto nazionale ad hoc per il settore CRM/BPO (servizi di gestione clienti esternalizzati).
La Rsu (Slc Cgil) pubblica sulla bacheca elettronica un comunicato fortemente critico, tale da spingere il sindacato minoritario Confsal (6 soli Rsu su 84 per l’area Roma/Lazio)) a ricorrere al Tribunale per far rimuovere il volantino e per far condannare gli autori.
Il ricorso Confsal
Non staremo qui a descrivere nei particolari tutte le questioni affrontate nella sede giudiziale, che hanno molto a che fare con l’occasione per la quale è stato pubblicato il volantino.
Ci interessa invece una questione di carattere molto più generale. Quello che infatti più “scottava” alla Confsal era la definizione di “contratto pirata” affibbiato dalla Rsu all’accordo contestato, definizione considerata “denigratoria e diffamatoria”.
Il Tribunale respinge il ricorso.
Il Tribunale di Roma comprende perfettamente il problema. Ha di fronte gli autori di un contratto, il cui obiettivo principale è quello di pagare meno i lavoratori e, visto che non può dichiarare illegittimo quel contratto, interviene però a tutela di quei lavoratori e di quei sindacati che lo hanno definito un “contratto pirata”.
Ecco allora la pronuncia dell’ordinanza in merito:
“Pertanto, dalla lettura complessiva del volantino si desume che la scelta del titolo costituisse piuttosto, come pure eccepito dalla resistente, un mero espediente retorico, noto come antifrasi, costituito dall’utilizzo di un concetto che, inserito nel contesto di riferimento, assume volutamente un significato opposto a quello riconosciutogli normalmente, ciò al fine di rafforzare con ironia o in maniera eufemistica il messaggio che si intende veicolare.

Lo stesso dicasi per l’utilizzo dell’espressione “contratto pirata”, trattandosi di locuzione sovente utilizzata in gergo tecnico per definire contratti non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, a causa di carenze normative o economiche, solitamente stipulati da associazioni sindacali minoritarie al fine di costituire un’alternativa a contratti collettivi c.d. tradizionali.
Così interpretato il significato delle espressioni censurate dalla ricorrente, deve escludersi il carattere diffamatorio del volantino, dovendosi piuttosto ritenere che quest’ultimo si limitasse a diffondere una critica che, sebbene implicante una ferma disapprovazione della scelta operata dalla ricorrente, non trasmodava nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, essendo piuttosto finalizzata a stigmatizzare la decisione della ricorrente di sottoscrivere un contratto che, a giudizio della resistente, avrebbe pregiudicato ingiustificatamente i diritti dei lavoratori”.
In conclusione
Con l’occasione il Tribunale di Roma, dichiarando non diffamatoria l’espressione “contratto pirata”, ne libera il possibile utilizzo in tutti quei casi in cui organizzazioni imprenditoriali e sindacali, diciamo così per essere buoni, “improvvisati”, danno vita a contratti che penalizzano pesantemente i lavoratori sia dal punto di vista retributivo che normativo.
La cosa è dolorosa per i diretti interessati, ma almeno adesso il Tribunale ci dà la possibilità di usare l’ironia: “l’espressione “contratto pirata” è una locuzione sovente utilizzata in gergo tecnico”. Ma anche usata per definire un “contratto (?) che viola ogni regola e penalizza pesantemente i lavoratori.
